Capitale minimo della SRL ordinaria

Le società di capitali sono associazioni che hanno lo scopo di costituire un’impresa nell’ambito di diversi settori e che necessitano di un capitale iniziale per essere costituite. Le società a responsabilità limitata sono una forma di società di capitali.

Esistono due tipi di Srl: quelle semplificate e quelle ordinarie. Fino a non molto tempo fa, la differenza fondamentale fra questi due tipi di Srl consisteva nel fatto che le Srl semplificate possono essere costituite con un capitale che va da 1 euro a 9.999 Euro, mentre nel caso delle società ordinarie il capitale minimo partiva da 10.000 Euro. Un’altra differenza riguardava il fatto che le spese di costituzione delle Srl semplificate sono ridotte poiché il notaio non si paga. Recentemente, però, le regole delle Srl ordinarie sono state cambiate in modo da renderle più accessibili a tutti.

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Quali sono le novità introdotte per le Srl ordinarie?

La novità principale introdotta nell’ordinamento italiano per quanto riguarda le Srl ordinarie consiste nel fatto che, adesso, anche questo tipo di società può essere costituito con un capitale minimo di un Euro. Queste Srl sono definite “ordinarie a capitale minimo”. Per poter usufruire di questo vantaggio bisogna, però rispettare due condizioni:

  • Il capitale dev’essere costituito esclusivamente da contanti;
  • Il capitale dev’essere versato per intero nelle mani degli amministratori al momento della costituzione della società.

Se si rispettano queste due condizioni, appunto, è possibile costituire una Srl anche con un minimo di un Euro.

Questa novità riguarda, però, solamente, le Srl di nuova costituzione, nel senso che il capitale delle vecchie Srl ordinarie non può essere ridotto. L’ammontare del capitale versato per le nuove Srl ordinarie dev’essere indicato nell’atto costitutivo.


In cosa consiste l’atto costitutivo delle Srl ordinarie?

Per le Srl ordinarie non esiste un modello predefinito di atto costitutivo, per cui questo può essere redatto in modo diverso in base alle esigenze della società. Ad esempio, in linea di massima, i soci hanno diritto a quote societarie proporzionali all’ammontare versato come contributo al capitale. In altri termini, se il capitale è di 100 Euro un socio che contribuisce con 60% in teoria ha diritto al 60% delle quote della società. D’altra parte, però, nell’atto costitutivo possono essere stabilite proporzioni diverse legate a una serie di diritti e obblighi particolari.


Quali differenze ci sono fra le Srls e le Srl ordinarie a capitale ridotto?

Poiché adesso il capitale minimo per le Srls e per le Srl ordinarie è lo stesso, questi due tipi di società sono diventati molto più simili che in passato. Ad ogni modo, esistono ancora alcune differenze che è bene evidenziare.

Innanzitutto, le spese di costituzione delle Srls sono inferiori, poiché, come abbiamo già visto, il notaio che deve registrare l’atto costitutivo non si paga.

Inoltre, l’atto costitutivo delle Srls è basato su un documento standard, ossia su un modello predefinito che basta compilare. Per il resto, fra le Srls e quelle ordinarie non ci sono molte differenze.


Le Srl ordinarie a capitale ridotto sono più vantaggiose delle Srls?

Non è facile rispondere a questa domanda, poiché entrambi i tipi di società presentano sia vantaggi che svantaggi. Uno svantaggio che è stato riscontrato nel tempo, dopo che le Società a responsabilità limitata semplificate sono state istituite, è costituito dal fatto che è sempre più difficile trovare un notaio disposto a redigere l’atto costitutivo gratuitamente. Quando finalmente se ne trova uno, l’attesa per poter prendere un appuntamento è generalmente molto lunga.

D’altra parte, la riduzione del limite minimo del capitale iniziale delle Srl ordinarie a un solo Euro può presentare uno svantaggio, poiché le banche sono poco restie a concedere prestiti a una Società che si basa sul principio della responsabilità limitata all’ammontare di capitale versato. Infatti, in caso di debiti, le banche possono rivalersi sui soci solamente per un importo massimo corrispondente al capitale della società.

Un vantaggio delle Srls, d’altronde, che questo tipo di società non presentava poiché è stato introdotto grazie all’istituzione delle Srl ordinarie a capitale ridotto, riguarda il fatto che in passato, se si desiderava aumentare il capitale della società a una quota superiore ai 10.000 Euro, la società andava trasformata in Srl ordinaria. Questo presupponeva la redazione di un nuovo atto costitutivo e il rispetto di alcuni obblighi. Adesso, invece, nel momento in cui il capitale di una Srls debba essere aumentato, non cambia assolutamente nulla.

Scegliere fra la Srl ordinaria e la Srl semplificata non è semplice perchè per diversi casi può convenire l’una o l’altra. Per quello è meglio coinvolgere al tuo commercialista, chi conoscendo il tuo caso specifico sarà in grado di orientarti. Se non hai un commercialista puoi contattare il Servizio Contabile Italiano; loro hanno molta esperienza ti possono guidare nel modo giusto.