Trasformazione della Srl semplificata

Quando è stata introdotta nell’ordinamento italiano, la società a responsabilità limitata semplificata era destinata ai minori di 35 anni e aveva lo scopo di aiutare i giovani a formare una società ossia, in altre parole, a mettersi in proprio. Le intenzioni del legislatore erano buone, ma non era stato previsto che cosa sarebbe potuto accadere nel momento in cui i soci avessero superato il limite di età previsto. Per questo motivo, tale limite è stato abolito quasi subito. Un altro elemento delle Srls che era stato introdotto allo scopo di favorirne la costituzione è il fatto che si tratta di un tipo di associazione che può essere creato con un solo Euro di capitale. Per poter risolvere gli eventuali problemi di una Srls è stata dunque prevista la possibilità di trasformarla in un altro tipo di società, come vedremo in seguito..”.

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Le Srl a un Euro sono vantaggiose?

Il fatto di poter aprire una società a responsabilità limitata a capitale ridotto può certamente essere vantaggioso per chi non ha molti soldi in partenza. Questo elemento, però, può rivelarsi un’arma a doppio taglio, poiché è molto difficile per una società a capitale ridotto trovare eventuali finanziamenti.
Come si sa, le banche richiedono diverse garanzie prima di concedere un prestito e una società a basso capitale in cui la responsabilità dei soci in caso di debiti è limitata al capitale stesso non offre molte garanzie.
Un altro apparente vantaggio offerto alle Srls consiste nelle spese di avvio ridotte per via del fatto che il notaio non può esigere un onorario per la sua prestazione. Anche questo dettaglio, inserito nell’ordinamento relativo alle Srls con le migliori intenzioni da parte del legislatore, si è rivelato però un problema perché in molti casi è difficile trovare un notaio disposto a prestare la sua opera gratuitamente. Per tutti questi motivi, può essere necessario trasformare la Srls in un tipo di società diverso.


Trasformazione in Srl ordinaria

Fino a non molto tempo fa, le Srl ordinarie si distinguevano dalle Srls perché il capitale minimo necessario per la loro costituzione era di 10.000 Euro. Viste le difficoltà legate al fatto di reperire un notaio a costo zero, però, la legge è stata cambiata in modo da permetter la costituzione di Srl ordinarie “a capitale minimo”. In altre parole, adesso è possibile costituire anche una Srl ordinaria con un minimo di un Euro. In tal caso, è necessario seguire alcune regole obbligatorie. Se si desidera trasformare una Srls in società a responsabilità limitata ordinaria si possono intraprendere due strade.


1. Trasformazione in Srl ordinaria a capitale minimo

Se si desidera trasformare una Srl semplificata in una società a responsabilità limitata ordinaria a capitale minimo non è necessario aumentare il capitale della Srls, però bisogna effettuare comunque alcune modifiche obbligatorie. La prima di queste modifiche riguarda l’atto costitutivo. Infatti, l’atto costitutivo delle Srl semplificate si basa su un modello predefinito ed è sufficiente riempire gli spazi vuoti con alcuni dati per poterlo presentare. D’altra parte, nel caso delle Srl ordinarie bisogna inserire nell’atto costitutivo molti più dettagli. Un vantaggio che deriva da questo, è dato dal fatto che in questo modo si possono inserire nell’atto alcune clausole personalizzate, fra cui, ad esempio, quelle relative all’amministrazione della società, mentre per le Srls l’atto costitutivo è immodificabile.
Un altro requisito che bisogna soddisfare per poter trasformare un Srls in Srl ordinaria a capitale minimo consiste nel fatto che bisogna rispettare “i requisiti soggettivi dei soci”. In altre parole, i soci devono rispettare le competenze che spettano a ciascuno di loro e che sono stabilite dalla legge in base al tipo di società.


2. Trasformazione in Srl ordinaria regolare

In questo caso, è necessario rispettare le stesse regole stabilite per il passaggio da Srls a Srl ordinaria a capitale minimo per quanto riguarda lo statuto e le competenze dei soci. L’unica differenza è che in questo caso il capitale va aumentato, in modo che sia costituito da almeno 10.000. A differenza di quanto succede per le Srls, però, in questo caso non è necessario versare il capitale in contanti e per intero al momento della trasformazione della società. È compito del notaio controllare che il capitale dichiarato sia effettivamente disponibile, attraverso una serie di opportune verifiche. Se tutte le verifiche del caso risultano positive, il passaggio da Srl semplice a Srl ordinaria può considerarsi avvenuto.